Art. 76.

      1. L'articolo 716 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 716. - (Capacità processuale dell'interessato). - La persona cui il procedimento si riferisce può stare in giudizio e compiere da sola tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, salvo quanto previsto dal secondo comma.
      In ogni fase del procedimento, il giudice tutelare qualora, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, ritenga di stabilire divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona, invita il beneficiario e l'amministratore di sostegno, anche provvisorio, a nominare un difensore.
      A tal fine, il giudice tutelare fissa un termine per la nomina del difensore, rinviando a una udienza successiva l'assunzione dei provvedimenti in relazione ai quali è disposta la difesa tecnica.
      La mancata nomina del difensore, da parte del beneficiario o dell'amministratore di sostegno, anche provvisorio, nel termine assegnato, legittima il giudice tutelare a stabilire i divieti, le limitazioni o le decadenze in relazione ai quali egli aveva disposto la nomina del difensore».